I MOG semplificati e le nuove disposizioni in materia di tutela della salute dei lavoratori ridisegnano i confini della compliance d’impresa. L’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2026) segna uno spartiacque per la gestione del rischio societario: una riconfigurazione della responsabilità datoriale. Il termine del 7 aprile 2026 ha attivato un severo regime sanzionatorio dove il confine tra inadempimento amministrativo e responsabilità penale personale si fa sottile.
1. Il rischio penale nel lavoro agile: l’Articolo 11
L’Art. 11 interviene sull’art. 55 del D.Lgs. 81/08 introducendo una sanzione penale a carico del datore di lavoro per la mancata o incompleta informativa sui rischi specifici del lavoro agile. Non più adempimento “una tantum”, ma obbligo di informativa scritta a cadenza annuale, consegnata al lavoratore e al RLS. L’informativa deve riflettere dinamicamente i rischi: ergonomici e videoterminali, isolamento e rischi psicosociali, diritto alla disconnessione. In caso di infortunio durante il lavoro agile, l’omessa informativa analitica aggiornata nei 12 mesi precedenti costituisce presunzione di colpa specifica.
2. Lo scudo organizzativo: l’Articolo 10 e i MOG semplificati INAIL
L’Art. 10 delega all’INAIL l’elaborazione di modelli di organizzazione e gestione (MOG semplificati) per abbattere costi e barriere burocratiche, soprattutto per PMI e cooperative. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08, un MOG correttamente adottato ed efficacemente attuato ha efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. In assenza di MOG, un infortunio grave espone l’ente a sanzioni pecuniarie e interdittive (divieto di contrattare con la PA, esclusione dai bandi) — esiziale per le cooperative di servizi e facility management. I MOG semplificati costituiscono l’architettura portante degli adeguati assetti ex art. 2086 c.c.
3. Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche: l’Articolo 12
L’Art. 12 modifica le verifiche periodiche delle attrezzature. La principale innovazione è la tracciabilità digitale dei flussi di controllo: l’omessa verifica entro le scadenze determina l’”inutilizzabilità legale” dell’attrezzatura, con sanzioni interdittive repentine e rischio di fermo cantiere o blocco linea.
4. La sicurezza come asset reputazionale ed ESG
In un mercato regolato dai criteri ESG, il presidio rigoroso della sicurezza è diventato metrica per il merito creditizio bancario e per l’aggiudicazione di appalti. Comunica capacità di mitigazione del rischio legale, etica del lavoro e affidabilità contrattuale. La trasparenza dei dati di compliance deve riflettersi nei verbali del CDA e nelle relazioni sulla gestione.
5. Checklist operativa
Per il CDA: delibera quadro sugli assetti (mandato alla DG per il censimento dei protocolli smart working ex Art. 11); pianificazione finanziaria (budget per l’allineamento ai MOG semplificati INAIL, accesso a riduzioni del premio). Per la Direzione Generale: audit documentale smart working (informativa scritta annuale tracciabile per ogni dipendente agile); consultazione e verbalizzazione RLS (l’omessa consultazione inficia l’esimente); registro digitale delle attrezzature (Art. 12).
Conclusioni
La legislazione 2026 non è un fardello: in un mercato in cui le prestazioni si sviluppano oltre i confini fisici dei siti, l’approccio strutturato basato sui MOG semplificati e sui flussi informativi è la sola via per governare l’immateriale. Proteggere la salute dei lavoratori significa proteggere la continuità e il valore dell’impresa cooperativa.
